Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007 (Rv. 600477 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Violazione delle norme sull'interruzione - Conseguenze - Nullità dell'attività processuale successiva all'evento interruttivo - Sussistenza - Deducibilità della nullità - Limiti - Legittimazione in capo alla sola parte colpita dall'evento interruttivo - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa eccepibile, ex art. 157 cod. proc. civ., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)