Sez. 3, Sentenza n. 15430 del 22/07/2005 (Rv. 583798 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Della parte rimasta contumace - Evento interruttivo - Comunicazione - Forme.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
In caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo (nella specie, di fallimento) deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio, anche perchè l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace. Pertanto la violazione delle disposizioni di cui alla norma citata può essere eccepita solo dai soggetti che possono proseguire il giudizio, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)