Sez. 1, Sentenza n. 3733 del 25/02/2004 (Rv. 570481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Giudice monocratico del tribunale - Provvedimento dichiarativo dell'estinzione emesso in forma di ordinanza in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace - Natura di sentenza - Reclamo - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie. .
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
Il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica dichiari - nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace - l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, e, pertanto, non è soggetto a reclamo, ma a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato senza rinvio, in quanto "inutiliter datum", il provvedimento del tribunale di rigetto del reclamo del ricorrente avverso l'ordinanza decisoria dello stesso tribunale in sede monocratica, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima, perché non impugnata con il rimedio suo proprio e, perciò, divenuta definitiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)