Sez. 5, Sentenza n. 1205 del 20/11/2020 Cc. (dep. 13/01/2021) Rv. 280434 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Errore di calcolo "in executivis" nella determinazione della pena per il reato continuato - Pena illegale “ab origine” - Esclusione - Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Non configura un caso di pena illegale "ab origine", rilevabile d'ufficio nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, l'errore di calcolo in cui incorra il giudice dell'esecuzione nella commisurazione della pena per il reato continuato che determini una sanzione complessivamente legittima, non ridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di un errore macroscopico non giustificabile. (Fattispecie relativa al mancato scorporo "in executivis" di pene già unificate ai fini delle continuazione con altra sentenza di condanna, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato censurato solo il profilo della illogicità comparativa della commisurazione della sanzione rispetto al concorrente nel delitto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)