diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17273 del 12/08/2011 (Rv. 618758 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi ex art. 8, comma quarto della legge n. 223 del 1991 - Riassunzione di lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in periodo infraannuale - Diritto dei lavoratori alla riassunzione entro un anno ex art. 15 legge n. 264 del 1949 - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione dai benefici contributivi.
Stato
decisa il 2011-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618758-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di benefici contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori collocati in mobilità, non è configurabile il diritto di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 in favore di impresa edile che, dopo aver licenziato per fine lavori i propri dipendenti, decida di procedere alla ripresa dell'attività e, entro un anno dal licenziamento (ora sei mesi in virtù della modifica introdotta dall'art. 6 Comma quarto, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), riassuma i lavoratori per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente esercitate, perché il precisato diritto presuppone l'assunzione di lavoratori in assenza dell'obbligo di cui all'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, che, previsto nei casi di "riduzione di personale", ricorre non solo nel caso di licenziamenti collettivi, ma anche nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, in quanto, da un lato, la disciplina di cui alla legge n. 233 del 1991 ha eliminato qualsiasi differenza ontologica tra i primi ed i secondi, e, dall'altro, la circostanza della fine lavoro nelle costruzioni edili integra una fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione o comunque riduzione di attività o di lavoro, che ben può qualificarsi come licenziamento per riduzione di personale, conseguendone infatti inevitabilmente una diminuzione della forza lavoro con riferimento ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere relative ad una specifica fase, la quale abbia poi trovato la sua naturale ultimazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 6, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 art. 6 com. 4, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)