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Sez. 1, Sentenza n. 19541 del 29/09/2004 (Rv. 577624 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Esclusione - Ministero dell'interno - Sussistenza - Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato ascrivibile all'Ufficio del giudice - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577624-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero dell'interno; tuttavia, se il ricorrente si sia limitato a proporre l'opposizione, indicando l'autorità che ha elevato il verbale, l'errore nell'identificazione del soggetto passivamente legittimato è ascrivibile all'Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell'opposizione ex art. 23, legge n. 689 del 1981, individuando l'amministrazione alla quale deve essere effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)