Sez. 6, Sentenza n. 626 del 14/02/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 209316 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Cosa giudicata penale - Stati membri della Comunità europea - Convenzione di assistenza in materia penale di Bruxelles firmata il 25 maggio 1987 - Principio del "ne bis in idem" - Procedimento in corso all'estero per lo stesso fatto non ancora conclusosi con sentenza irrevocabile - Preclusione all'esercizio dell'azione penale in Italia - Esclusione - Fattispecie relativa a procedimento in corso nella Repubblica federale di Germania.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
In base all'art. 1 della Convenzione tra gli Stati membri della Comunità europea, relativa alla applicazione del principio del "ne bis in idem", sottoscritta a Bruxelles il 25 maggio 1987, e ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 350, l'effetto preclusivo del giudicato straniero si verifica solo in presenza di una sentenza definitiva. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto l'inesistenza di divieti di diritto internazionale all'esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto a carico del quale, per il medesimo fatto, era in corso un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania non ancora conclusosi con sentenza definitiva; e ciò a prescindere dal fatto che la predetta convenzione non era operante nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per mancanza di ratifica della convenzione da parte di questo Stato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 350, Tratt. Internaz. 25/05/1987 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)