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Sez. 1, Sentenza n. 19947 del 05/05/2010 Ud. (dep. 26/05/2010) Rv. 247556 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria estera - Preclusione per l'esercizio dell'azione penale nello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247556-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall'autorità giudiziaria svizzera).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)