Sez. U, Sentenza n. 1995 del 11/02/2003 (Rv. 560385 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | IVA - Controversie tra cedente e cessionario in tema di rivalsa - Natura tributaria - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia nella quale, in relazione al pagamento dell'IVA, il cedente faccia valere in via di rivalsa il proprio credito nei confronti del cessionario, atteso che detto credito non ha natura tributaria e che il giudice ordinario, in assenza di specifici divieti, può risolvere (senza efficacia di giudicato) tutte le questioni che costituiscano un antecedente logico della decisione che è chiamato ad emettere, anche se attribuite alla cognizione di altro giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)