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Sez. U, Sentenza n. 494 del 14/07/2000 (Rv. 538458 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Art. 34 D.lgs. n. 80 del 1998 - Urbanistica e edilizia - Nozione - Piano per insediamenti produttivi - Controversia per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla revoca dell'incarico convenzionale di attuazione del piano - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538458-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA

L'art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso. Rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda proposta nei confronti del comune dal soggetto che, a seguito di convenzione, attua il piano per insediamenti produttivi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca della delibera di affidamento dell'incarico, atteso che l'attività gestionale di attuazione del piano attiene al governo dell'uso del territorio, senza che possa rilevare in base a quali moduli, privatistici o pubblicistici, l'attività si svolga, perché ciò che conta è che i modelli attuativi siano connotati dall'essere funzionali alla realizzazione concreta della pianificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)