Sez. U, Ordinanza n. 5055 del 11/03/2004 (Rv. 571043 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Urbanistica ed edilizia - Nozione - Comportamento della P.A. risolventesi nell'occupazione di un bene di proprietà privata in vista della realizzazione o della modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione del territorio - Tutela possessoria richiesta dal privato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Poteri del giudice amministrativo.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
L'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere in via esclusiva al giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia", abbraccia, in considerazione della sua espressa onnicomprensività, la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso, e quindi riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche la controversia possessoria con la quale il privato chieda la reintegrazione o la manutenzione nel possesso a fronte del comportamento della P.A. che, diretto alla realizzazione od alla modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione del territorio, si sia risolto nell'occupazione, permanente o temporanea, di un fondo di sua proprietà, come condotta strumentale alla realizzazione della suddetta finalità pubblica. Nè il rilievo della specificità della tutela possessoria, esprimentesi, in particolare, nella possibilità di ottenere provvedimenti interdittali in attesa della decisione sul merito, costituisce ragione idonea a negare che la tutela possessoria in materia urbanistica sia compresa nella giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo, atteso che al giudice amministrativo è ora attribuito (a seguito della citata legge n. 205 del 2000) il potere di adottare le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)