Sez. L, Sentenza n. 9328 del 20/09/1997 (Rv. 508147 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Allegazione dei fatti costitutivi della domanda - Onere della parte - Mancato assolvimento - Conseguenze - Nullità del ricorso - Valutazioni del giudice di merito circa l'idoneità delle allegazioni ad assolvere il suddetto onere - Sindacabilità per vizio di motivazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo della specificità, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 414 cod. proc. civ., a pena di nullità dell'atto introduttivo, si sottrae a sindacato in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Tale è stata ritenuta dalla S.C. la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità delle allegazioni, del ricorrente in un ricorso volto all'accertamento del diritto a rendita da infortunio, fondata sul rilievo della mancata specificazione degli infortuni subiti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 360, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)