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Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003 (Rv. 565044 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Quantificazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565044-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Con riferimento al risarcimento del danno morale per la morte di un congiunto, il giudice di merito nell'effettuare la quantificazione del danno deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilevo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero l'entità oggettiva della sofferenza morale, e deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca ad una somma meramente simbolica (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, essendosi solo limitato ad affermare - a fronte di una liquidazione del danno morale per quaranta milioni - che la scomparsa di una persona avanti negli anni è meno traumatica della scomparsa di un congiunto giovane, e che il trauma psichico è inferiore per la scomparsa di un congiunto con il quale non si convive più).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)