Sez. 3, Sentenza n. 2392 del 31/01/2008 (Rv. 601324 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione in ordine alla sospensione del processo - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - Esperibilità - Natura formale e sostanziale di ordinanza di detto provvedimento - Obbligo di motivazione anche nel caso provvedimento adottato con decreto - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., sia nel caso che venga correttamente pronunciato con ordinanza, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sia nel caso in cui il giudice si limiti a disporre il provvedimento con decreto, omettendo erroneamente di fissare l'udienza di comparizione delle parti (come nella specie), assumendo in tale caso natura formale e sostanziale di ordinanza, soggetta alla prevista impugnazione; in entrambi i detti casi il provvedimento deve essere motivato in ordine alla sussistenza o meno dei "gravi motivi", perché il decreto eventualmente emesso (che, ai sensi dell'art. 135 cod. proc. civ., di regola non è motivato, salvo diversa previsione di legge) tiene luogo dell'ordinanza ex art. 624 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)