diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 28/04/1982 (Rv. 420505 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420505-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Il provvedimento con il quale il pretore, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione, ordina la sospensione di questa, ha natura formale e sostanziale di ordinanza, soggetta a revoca o modifica da parte dello stesso giudice che l'ha emanata, ed in ogni caso è impugnabile con opposizione agli Atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; contro di essa, pertanto, non è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. (V 1014/81, mass n 411543; (V 2143/80, mass n 405806; (V 5614/79, mass n 402211; (V 5315/78, mass n 395081; (V 2001/78, mass n 391362).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)