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Sez. 6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016 Ud. (dep. 05/01/2017) Rv. 268809 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Decreto di citazione in appello - Notifica al difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Deducibilità.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268809-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (La S.C. ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato ed il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)