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Sez. 6 - , Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 Ud. (dep. 30/01/2019) Rv. 275046 - 02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di polizia che riferiscano di informazioni trasmesse da organi di polizia stranieri - Divieto di utilizzabilitĂ  della testimonianza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275046-02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)