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Sez. F, Sentenza n. 34180 del 18/08/2009 Ud. (dep. 04/09/2009) Rv. 245375 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di polizia che riferiscano di informazioni trasmesse da organi di polizia stranieri - Specificazione dell'identità dei funzionari operanti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-08-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245375-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal quarto comma dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)