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Sez. L, Sentenza n. 1316 del 22/02/1983 (Rv. 426116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROMOZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO - FACOLTÀ - TERMINE - FACOLTÀ DI ADIRE L'A.G.O. DOPO L'APPLICAZIONE DI DETTE SANZIONI - TERMINE - INSUSSISTENZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROMOZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO - FACOLTÀ - TERMINE - FACOLTÀ DI ADIRE L'A.G.O. DOPO L'APPLICAZIONE DI DETTE SANZIONI - TERMINE - INSUSSISTENZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*

Il sesto comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede il termine di venti giorni, decorrente dall'applicazione della sanzione disciplinare, per la promozione di un collegio di conciliazione e di arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facoltà - espressamente fatta salva - di adire l'autorità giudiziaria. Tale disposizione non dà luogo a disparità di trattamento a danno del datore di lavoro, che, adendo l'autorità giudiziaria, può vanificare la scelta del lavoratore di promuovere la Costituzione del collegio suddetto, e, pertanto, non contrasta con il principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione. (Conf 38/82, mass n 417726, prima parte; (Conf 1717/78, mass n 391130, prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)