Sez. L, Sentenza n. 6089 del 24/11/1984 (Rv. 437737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DI LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DI LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA.*
L'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) prevede il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facoltà, espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, sicché tale Esercizio non incontra il limite temporale predetto, soggiacendo soltanto alla prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.). (Conf 4260/84, mass n 436186; (Conf 1316/83, mass n 426116; (Conf 38/82, mass n 417726; (Conf 1717/78, mass n 391130, prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)