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Sez. L, Sentenza n. 38 del 07/01/1982 (Rv. 417726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - SANZIONI CONSERVATIVE - DECORSO DEL TERMINE DI DUE ANNI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - SANZIONI CONSERVATIVE - DECORSO DEL TERMINE DI DUE ANNI - CONSEGUENZE.*

Il sesto comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede il termine di venti giorni, decorrente dall'applicazione della sanzione disciplinare, per la promozione della Costituzione di un collegio di conciliazione e di arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facoltà, espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, mentre il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, il quale, con ovvio riferimento alle sole sanzioni conservative, esclude che di esse possa tenersi conto dopo due anni dalla loro applicazione, comporta soltanto che, decorso tale termine, non sussiste più alcun interesse a farle valere. (Conf 1717/78, mass n 391130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)