Sez. L, Sentenza n. 1717 del 11/04/1978 (Rv. 391130 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI ADIRE L'AUTORITA GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - SANZIONI CONSERVATIVE - DECORSO DEL TERMINE DI DUE ANNI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI ADIRE L'AUTORITA GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - SANZIONI CONSERVATIVE - DECORSO DEL TERMINE DI DUE ANNI - CONSEGUENZE.*
L'art 7, sesto comma, dello statuto dei lavoratori prevede il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione e di arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facolta, espressamente fatta salva, di adire l'autorita giudiziaria, onde tale Esercizio non incontra alcun limite temporale. Solo per le sanzioni conservative l'ultimo comma del citato articolo 7 stabilisce non potersene tener conto dopo due anni dalla loro applicazione, cio comportando che, decorso il detto termine, non sussiste piu alcun interesse a farle valere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)