Sez. 2, Sentenza n. 4361 del 29/04/1998 (Rv. 514977 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Proponibilità in via subordinata nello stesso giudizio - Ammissibilità - Proposizione della domanda di risoluzione - Domanda di adempimento in altro giudizio - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO
L'esercizio dello jus variandi" di cui all'art. 1453 è consentito quando la domanda di risoluzione e quella d'adempimento sono proposte nello stesso giudizio in via subordinata. Non altrettanto può dirsi quando la manifestazione di volontà del contraente che agisce per la risoluzione e per l'adempimento avviene non contestualmente ma in separati giudizi. infatti, la manifestazione di volontà diretta alla risoluzione del contratto è dalla legge valutata come mancanza in chi la emette di un interesse a conseguire la prestazione tardiva; e, per l'affidamento che essa determina, non può vincolare l'altra parte ad attendere l'esito anche delle azioni successivamente proposte nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)