Sez. 1, Sentenza n. 9812 del 19/07/2001 (Rv. 548307 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Opere di edilizia residenziale - Comune - Concessione a cooperativa - Delega degli atti procedurali - Responsabilità solidale - Sussistenza - Compimento dei lavori nei termini di scadenza dell'occupazione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora l'amministrazione espropriante affidi ad una cooperativa, mediante una concessione, la realizzazione dell'opera di edilizia residenziale, e deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile al soggetto autore materiale delle opere, che resta solidalmente obbligato con l'ente espropriante, senza che rilevi, da un lato, a favore della cooperativa, che i lavori siano stati esauriti entro il termine di scadenza dell'occupazione di urgenza, poiché la delega al compimento degli atti della procedura ablatoria comporta che il delegato solleciti la conclusione della procedura nei termini dell'occupazione, e neppure, dall'altro, a favore del Comune, l'esistenza della delega per gli atti procedurali, posto che l'ente espropriante non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri temporali, ma conserva poteri di controllo e di stimolo sull'operato del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)