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Sez. 1, Sentenza n. 9381 del 04/09/1999 (Rv. 529649 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione disposta da un Comune di terreni destinati ad interventi di edilizia agevolata da parte di cooperativa - Verificazione della cosiddetta occupazione acquisitiva - Responsabilità solidale del comune e della cooperativa - Sussistenza - Delega o meno alla cooperativa dell'emanazione del provvedimento espropriativo - Ininfluenza - Ragioni - Acquisizione della proprietà da parte del Comune o della cooperativa - Ininfluenza - Ragioni - Ipotesi di imputabilità al comune della mancata emissione del provvedimento espropriativo - Conseguenze - Diritto della cooperativa verso il Comune al rimborso dei maggiori oneri sopportati - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529649-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualora un Comune disponga l'occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa (destinata a divenire cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art. 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971), e, successivamente, non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, l'illecito risultante dalla verificazione dell'accessione invertita per effetto della irreversibile trasformazione del bene stesso, tanto se la conseguente acquisizione della sua proprietà si sia verificata in capo al Comune, quanto se si sia verificata in capo alla cooperativa, è comunque imputabile solidalmente, sia alla cooperativa (la quale anche nel caso che la proprietà sia stata acquistata dal comune non può andare esente da responsabilità, quale autrice materiale della trasformazione del fondo), sia al Comune che ha disposto l'occupazione, senza che rilevi per quest'ultimo il fatto che la cooperativa sia stata incaricata solo dell'esecuzione dei lavori (rimanendo così priva del potere-dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo) ovvero sia stata anche delegata ad attivarsi per tale emanazione, poiché in questo secondo caso la delega non esclude l'onere del Comune di controllare e stimolare i comportamenti del delegato. In relazione alla suddetta responsabilità solidale, quando il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al Comune, quest'ultimo è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)