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Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 13/02/2002 (Rv. 552229 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia - Obbligo di motivazione - Riferimento implicito alla motivazione della sentenza ed alle vicende processuali - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552229-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La pronuncia di compensazione delle spese processuali, ancorché priva di esplicita, specifica motivazione, va posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, che possono essere sufficienti a giustificarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)