Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 13/02/2002 (Rv. 552229 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia - Obbligo di motivazione - Riferimento implicito alla motivazione della sentenza ed alle vicende processuali - Sufficienza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La pronuncia di compensazione delle spese processuali, ancorché priva di esplicita, specifica motivazione, va posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, che possono essere sufficienti a giustificarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)