Sez. 1, Sentenza n. 1054 del 19/01/2006 (Rv. 585944 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Avvenuta proposizione, in primo grado, di azione per danni, e riconducibilità degli ulteriori danni agli stessi titoli e natura - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum", costituisce inammissibile domanda nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)