Sez. 5 - , Sentenza n. 1541 del 17/11/2020 Cc. (dep. 14/01/2021) Rv. 280491 - 02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. - Contenuto - Riferimento alla persona offesa e non ai luoghi da essa frequentati - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. deve essere riferito alla persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, non legata a particolari ambiti lavorativi o familiari, dovendo esserle garantito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)