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Sez. 5, Sentenza n. 30926 del 08/03/2016 Cc. (dep. 19/07/2016) Rv. 267792 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267792-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connoti per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)