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Sez. 5, Sentenza n. 28225 del 26/05/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 265297 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati - Omessa specificazione dei luoghi oggetto del divieto - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265297-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In materia di misure cautelari personali, è illegittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto, considerato che, in tal caso, all'indagato non è consentito - ferma restando la necessità che egli non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare - di conoscere preventivamente i luoghi ai quali gli è inibito l'accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, luoghi che, pertanto, devono essere specificamente indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)