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Sez. 5, Sentenza n. 18139 del 26/03/2018 Cc. (dep. 24/04/2018) Rv. 273173 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati - Necessità della indicazione specifica dei luoghi oggetto del divieto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273173-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, disposte per il reato di atti persecutori, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, è legittimo il provvedimento che, ex art. 282 ter cod. proc. pen., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)