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Sez. 5, Sentenza n. 28677 del 14/03/2016 Cc. (dep. 08/07/2016) Rv. 267371 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati - Necessità della specificazione dei luoghi oggetto del divieto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267371-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire "per relationem" con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la "ratio" della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)