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Sez. 2, Sentenza n. 6349 del 06/12/1980 (Rv. 410091 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INDUBBIA INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI IN BASE AL CONTENUTO DELL'ACCORDO - RICORSO SUCCESSIVO AGLI ULTERIORI CRITERI ERMENEUTICI EX ARTT 1362 E SEGUENTI COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410091-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INDUBBIA INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI IN BASE AL CONTENUTO DELL'ACCORDO - RICORSO SUCCESSIVO AGLI ULTERIORI CRITERI ERMENEUTICI EX ARTT 1362 E SEGUENTI COD CIV - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice del merito, una volta che abbia individuato con certezza la comune intenzione delle parti in base al contenuto dell'accordo da esse raggiunto, non puo fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici previsti negli artt 1362 e seguenti cod civ, i quali esplicano una funzione soltanto sussidiaria e complementare rispetto a quello fondamentale costituito dal primo comma dell'art1362 1362 citato. (Conf 4864/80, mass n 408692; (Conf 3776/80, mass n 407618; (Conf 806/80, mass n 404247; (Conf 4856/79, mass n 401469; (Conf 1261/79, mass n 397489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)