Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 03/05/1986 (Rv. 446027 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DI DANNI - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - FUNZIONI RISPETTIVE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI DAL GIORNO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DI DANNI - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - FUNZIONI RISPETTIVE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI DAL GIORNO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO.*
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse - poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato; i secondi hanno natura compensativa - e conseguentemente essi sono giuridicamente compatibili, per modo che sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Conf 4440/84, mass n 436347; (Conf 725/80, mass n 404172; (Conf 3609/79, mass n 400025; (Conf 3216/77, mass n 386732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)