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Sez. 3, Sentenza n. 5287 del 16/06/1987 (Rv. 453869 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITÀ - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453869-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITÀ - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*

La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa: conseguentemente essi sono giuridicamente compatibili, e pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Conf 3018/86, mass n 446027; (Conf 4440/84, mass n 436347; (Conf 725/80, mass n 404172; (Conf 5352/79, mass n 401940; (Conf 4817/79, mass n 401432; (Conf 3609/79, mass n 400025; (Conf 3216/77, mass n 386732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)