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Sez. L, Sentenza n. 540 del 19/01/1995 (Rv. 489736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari - Forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie - Limitazione a quelle essenziali vigenti sul territorio nazionale secondo i precetti costituzionali - Sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1985 - Portata.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In tema di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, anche con riferimento al periodo precedente la data del 9 gennaio 1987, fissata dal D.L. 31 luglio 1987 n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 398 - che, dopo aver escluso dalla disciplina i regimi previdenziali previsti da convenzioni internazionali, ha stabilito che i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari sono obbligatoriamente iscritti solo ad alcune forme, tassativamente indicate, di previdenza ed assistenza sociale (art. 1) - le forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie non sono tutte quelle vigenti sul territorio nazionale, ma solo quelle essenziali a garantire un livello adeguato di sicurezza sociale secondo i precetti costituzionali; infatti, con la sentenza n. 369 del 1985 la Corte costituzionale, nel dichiarare (con l'efficacia retroattiva propria di tali decisioni) l'illegittimità costituzionale delle norme (art. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e artt. 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che, limitando l'efficacia della tutela previdenziale italiana al solo territorio nazionale, lasciavano privi di tutela previdenziale i lavoratori italiani operanti in Paesi esteri con i quali non vigessero appositi accordi in materia di sicurezza sociale, ha ammesso, nel fare salve le convenzioni internazionali suddette, che possono essere diversi i livelli di tutela; ne consegue che la legislazione previdenziale italiana non si applica qualora siano in vigore accordi internazionali in tema di previdenza ed assistenza sociale, anche se la regolamentazione in ordine alle procedure, ai requisiti ed al livello delle prestazioni, sia divergente da quella italiana (salva, in questo caso, la verifica di legittimità costituzionale delle norme); qualora, invece, manchino i suddetti accordi internazionali, sussiste l'obbligo di iscrizione alle forme di previdenza italiane limitatamente a quelle che sono essenziali per la tutela del lavoratore italiano.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)