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Sez. L, Sentenza n. 24592 del 20/11/2006 (Rv. 593620 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero - Impiegata del Ministero degli Affari Esteri assunta con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti - Sistema previdenziale - Disciplina applicabile - Regola di commisurazione dei contributi assicurativi ad apposita retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto interministeriale ai sensi del d.P.R. n. 18 del 1967 - Questione di costituzionalità relativa all'art. 165 di detto d.P.R. n. 18 del 1967, siccome escludente il computo della contribuzione dovuta all'INPS secondo il disposto di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Manifesta infondatezza - Motivazione.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593620-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost., proposta, nell'interesse di impiegata del Ministero degli Affari esteri in servizio presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti, con riferimento all'art. 165 del d.P.R. n. 18 del 1967, nella parte in cui, pur in presenza della convenzione Italia-USA del 25 maggio 1973 (recepita con legge nazionale n. 86 del 1975), prevede la necessità di uno specifico contratto tra Ministero e I.N.P.S. e la determinazione dei contributi commisurati ad una retribuzione convenzionale, escludendosi che la contribuzione dovuta all'I.N.P.S. debba essere calcolata secondo il disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ovvero come per tutti gli altri cittadini italiani assunti all'estero per lavorare all'estero. Invero, il sistema di calcolo dei contributi previsto dal richiamato d.P.R. n. 18 del 1967 non lede di per sé alcuna garanzia costituzionale e riveste carattere speciale rispetto alla menzionata disciplina generale di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, risultando oltretutto confermata dall'entrata in vigore del successivo d. lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha regolato nuovamente la materia, mentre anche le modificazioni apportate al suddetto art. 12 della legge n. 153 del 1969 con l'art. 6 del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, hanno ribadito, in generale, la validità delle disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali per determinate categorie di lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 24/02/1975 num. 86, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 165, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)