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Sez. 1, Sentenza n. 22409 del 05/09/2008 (Rv. 604619 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Configurabilità - Condizioni - Suddivisione del fondo in almeno due parti - Insufficienza - Collegamento della parte residua con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo - Influenza negativa del distacco di una parte del fondo sulla parte residua - Necessità.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604619-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (applicabile "ratione temporis") non postula soltanto che l'espropriazione abbia suddiviso in almeno due parti il fondo, ma richiede altresì la duplice condizione che la parte residua sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (per destinazione ed ubicazione) tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)