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Sez. 1, Sentenza n. 19570 del 24/09/2007 (Rv. 600786 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Vicenda ablativa riferita a parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica - Compromissione o comunque alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600786-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudice, qualora ritenga l'espropriazione parziale e, quindi, determini l'indennità sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi dell'art. 40 legge n. 2359 del 1865 (e della similare disposizione dell'art. 15 bis della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1993, inserito dall'art. 41 della legge provinciale n. 10 del 1998), deve dar conto in modo congruo del percorso logico seguito, tenendo presente che l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto il deprezzamento della porzione di terreno non espropriata sul mero rilievo che l'agevole accessibilità per gli autocarri da un piazzale all'altro della proprietà era stata sacrificata dalla costruzione della strada comunale, senza valutare che la sostituzione, quale accesso ad un complesso produttivo, di una strada sterrata con una asfaltata, può difficilmente configurare un elemento di disagio per l'immobile).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Prov. Trentino Alto Adige 19/02/1993 num. 6 art. 15 bis, Legge Prov. Trentino Alto Adige 11/09/1998 num. 10 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)