Sez. 1, Sentenza n. 9981 del 24/06/2003 (Rv. 564486 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Criterio di stima differenziale ex art. 40 legge n. 2359/1865 - Presupposti - Sussistenza di unità economica e funzionale tra parte espropriata e parte residua - Appartenenza alla medesima azienda agricola - Sufficienza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
La configurabilità di un'espropriazione parziale, al fine della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40 legge n. 2359 del 1865, postula che la parte espropriata e quella non espropriata dell'immobile costituiscano un'unica entità funzionale ed economica, con l'effetto che il distacco della prima influisca (negativamente o positivamente) sul valore della seconda. La sussistenza di tale unitarietà economica e funzionale deve essere oggetto di specifica valutazione, ad opera del giudice, anche allorché le due parti dell'immobile appartengano ad un'unica azienda agricola, giacché l'appartenenza alla medesima azienda non coincide, in sè, con la sussistenza del vincolo in questione tra le due parti.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)