Sez. 1, Sentenza n. 22110 del 23/11/2004 (Rv. 578099 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Caratteristica e presupposti - Preponderanza della parte residua - Effetti - Possibilità per l'espropriato di recuperare in tutto o in parte il pregiudizio subito mediante successive edificazioni - Incidenza sull'indennità - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
L'espropriazione parziale, come delineata dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, si configura quando la parte espropriata e la parte non espropriata siano elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico ed il distacco dell'una oggettivamente influisca in modo negativo sull'altra, mentre la preponderanza della consistenza ed estensione delle parti rimaste al soggetto espropriato dopo la procedura espropriativa può incidere al fine della quantificazione del nocumento, ma non ne esclude la sussistenza, nel concorso dei menzionati presupposti. Nè - ove l'espropriazione abbia ad oggetto manufatti e le corrispondenti superficie di sedime (nella specie, l'edificio ad uso portineria e parte del muro di cinta di una villa costituente complesso monumentale, unitariamente dotata d'interesse storico ed artistico) - le spettanze dell'espropriato sono suscettibili di decurtazione in ragione della possibilità, da parte sua, di recuperare in tutto o in parte il pregiudizio ricevuto mediante successive iniziative edificatorie ed assunzione dei connessi esborsi, e ciò in carenza di norme che stabiliscano un onere al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)