Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 09/12/1981 (Rv. 417347 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ALTRO DEI RIMEDI APPRESTATI DALLA LEGGE A FAVORE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ALTRO DEI RIMEDI APPRESTATI DALLA LEGGE A FAVORE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il locatore fondi la sua domanda di cessazione della proroga legale del contratto sulla necessità di adibire l'immobile ad abitazione (propria o di parenti in linea retta) il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della domanda così come proposta, accogliendola o respingendola a seconda del risultato positivo o negativo dell'indagine e non può esaminare se ricorrono i presupposti di altro dei rimedi apprestati dalla legge o se il locatore avrebbe potuto diversamente conseguire il fine pratico propostosi. (Conf 3412/68, mass n 336482).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)