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Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 09/12/1981 (Rv. 417347 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ALTRO DEI RIMEDI APPRESTATI DALLA LEGGE A FAVORE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417347-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ALTRO DEI RIMEDI APPRESTATI DALLA LEGGE A FAVORE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il locatore fondi la sua domanda di cessazione della proroga legale del contratto sulla necessità di adibire l'immobile ad abitazione (propria o di parenti in linea retta) il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della domanda così come proposta, accogliendola o respingendola a seconda del risultato positivo o negativo dell'indagine e non può esaminare se ricorrono i presupposti di altro dei rimedi apprestati dalla legge o se il locatore avrebbe potuto diversamente conseguire il fine pratico propostosi. (Conf 3412/68, mass n 336482).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)