Sez. 1, Sentenza n. 6036 del 17/06/1998 (Rv. 516538 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Approvazione - Mancanza - Ritardo ingiustificato - Superiore a sei mesi dall'ultimazione dell'opera - Conseguenze (art. 5 L. 741 del 1981) - Azione dell'appaltatore a tutela dei propri diritti - Esperimento - Legittimità - Mancata approvazione del collaudo - Rilevanza ostativa - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della legge n. 751 del 1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo, svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione) possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di approvazione del collaudo medesimo, ove la P.A. abbia inutilmente fatto decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 legge citata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)