Sez. 1, Sentenza n. 161 del 10/01/1983 (Rv. 424983 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - DIFFERENZA DELLA TRANSAZIONE E DELLA RINUNZIA.*
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - FUNZIONE - EFFETTI - DIFFERENZA DELLA TRANSAZIONE E DELLA RINUNZIA.*
A differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo; esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od Azione in contrasto con esso. (Conf 2634/82, mass n 420490; (Conf 6001/81, mass n 416786; (Conf 2976/80, mass n 406719; (Conf 1427/80, mass n 404970; (Conf 1031/77, mass n 384663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)