Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 13/11/2002 Ud. (dep. 31/01/2003) Rv. 223249 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Reato di collusione del militare della guardia di finanza - Cognizione in caso di concorso di estraneo - Appartenenza al giudice ordinario.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)