Sez. 1, Ordinanza n. 8790 del 20/01/2005 Cc. (dep. 07/03/2005) Rv. 231586 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Reato militare attribuito ad appartenente alle forze armate e ad estraneo in concorso fra loro - Competenza del giudice ordinario - Sussistenza - Disciplina dettata per l'ipotesi della connessione - Operatività - Esclusione.
REATI MILITARI - IN GENERE
La disposizione che prevede la separazione per ragioni di convenienza di procedimenti per reati militari e ordinari connessi (art. 264 cod. pen. mil. pace) deve ritenersi abrogata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata (Corte Cost., sent. n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, nn. 112 e 113 del 1986, n. 206 del 1987) e in base al contenuto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., norma di natura eccezionale ed inderogabile, che stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare in caso di connessione e prevede la possibilità di separazione dei procedimenti connessi nella sola ipotesi, tassativamente prevista dalla legge, della maggiore gravità, accertata secondo i criteri previsti dall'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen., del reato militare rispetto a quello comune, escludendo, quindi, che la separazione possa essere disposta con singoli provvedimenti discrezionali adottati nel corso del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare volto ad ottenere la separazione del processo pendente dinanzi al Tribunale militare nei confronti di un appartenente alle Forze armate, imputato in ordine ai delitti di truffa e peculato militare ai danni dell'amministrazione militare, da quello pendente dinanzi al Tribunale ordinario a carico di un privato concorrente nei medesimi reati).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 3, Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 49, Legge 23/03/1956 num. 167 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3, Preleggi art. 15, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)