Sez. 1, Sentenza n. 1862 del 05/03/1999 (Rv. 523853 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Impugnazione - Omissione - Conseguenze - Rideterminazione dell'INVIM sulla base del valore dell'immobile definito per condono dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, la omessa impugnazione da parte del venditore dell'avviso di liquidazione, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per condono dall'acquirente, ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ai fini della imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)