Sez. 3, Sentenza n. 14221 del 15/02/2008 Ud. (dep. 04/04/2008) Rv. 239967 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omesso avviso di udienza ad uno dei due difensori dell'imputato - Nullità a regime intermedio - Preclusione alla deducibilità - Mancata deduzione tempestiva ad opera dell'altro difensore presente all'udienza - Condizione necessaria alla preclusione - Presenza all'udienza anche dell'imputato - Necessità.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'omesso avviso dell'udienza (nel caso di specie, per il giudizio di appello) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che rimane senza effetto se non viene tempestivamente dedotta, presente in udienza l'imputato, dall'altro difensore di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)