Sez. 6, Sentenza n. 13635 del 27/02/2008 Cc. (dep. 01/04/2008) Rv. 239456 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omesso avviso di udienza ad uno dei due difensori dell'imputato - Nullità a regime intermedio - Preclusione alla deducibilità - Mancata deduzione tempestiva ad opera dell'altro difensore presente all'udienza - Condizione necessaria alla preclusione - Presenza all'udienza anche dell'imputato.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'omesso avviso dell'udienza (nel caso di specie, per il procedimento di appello ex art. 310 cod.proc.pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che rimane senza effetto se non è dedotta tempestivamente, presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)