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Sez. 1, Sentenza n. 11067 del 09/11/1993 (Rv. 484244 - 01)

Procedimento civile - Legittimazione - "Ad processum" | Debiti dei disciolti enti ospedalieri - Pagamento - Controversia relativa - Legittimazione processuale passiva del Comune - Sussistenza - Sopravvenienza del D.L. n. 382 del 1987 e del decreto legislativo n. 502 del 1992 - Incidenza sulla legittimazione processuale del Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484244-01

Procedimento civile - Legittimazione - "Ad processum"

In tema di adempimento dei debiti dei disciolti enti ospedalieri, non incide sulla legittimazione processuale del Comune - convenuto in giudizio per il pagamento in forza dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, in quanto soggetto passivo delle pregresse posizioni debitorie di detti enti soppressi - né lo "ius superveniens" di cui al D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 456, che ha attribuito alle Regioni il compito di estinguere i predetti debiti, né la novella di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, attuativa della legge delega al Governo sul riordino della materia sanitaria (legge 23 ottobre 1992 n. 421), che ha esplicitamente trasferito al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali tutti i rapporti ad essi inerenti, già di pertinenza dei Comuni, in quanto relativi ad enti sanitari soppressi. Il principio della continuazione del processo fra le parti originarie, allorché sia trasferito il diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.), determina, infatti, la non influenza, rispetto ai termini della controversia, delle vicende attinenti a posizioni giuridiche attive e passive, successive all'inizio della controversia stessa, che prosegue fra le parti individuate nella loro originaria posizione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1987 num. 382 art. 12, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)